Sulla possibilità di perquisire lo studio dell'Avvocato indagato.
La massima Le garanzie dall'art. 103 c.p.p., sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona. Cass. pen., sez. II, ud. 25 ottobre 2022 (dep. 25 novembre 2022), n. 44892 Presidente D'Agostini – Relatore De Santis Considerato in fatto 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Livorno, per quanto in questa sede rileva, accoglieva l'istanza ex art. 324 c.p.p. formulata nell'interesse di M.F. e per l'effetto annullava il sequestro e il decreto di convalida emesso dal P.m. in data 1/4/2022 limitatamente ai beni e ai documenti reperiti a seguito di perquisizione dello studio legale della ricorrente, cui ne disponeva la restituzione. Il Tribunale del riesame, dopo aver disatteso le deduzioni a sostegno