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Visualizzazione dei post da 2012

Riesame misure cautelari reali

Cassazione sez. VI 05.10 – 05.11.2012 n. 42531 Nella pronuncia in commento, la Cassazione detta i criteri cui occorre ispirarsi nel vagliare la fondatezza di una misura cautelare reale. Invero, il Tribunale del Riesame , nel verificare la fondatezza dell’applicazione di una misura cautelare reale , nel caso di specie un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., deve vagliare non già la concreta fondatezza dell’accusa, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria ma, d’altra parte, non può neppure limitarsi alla astratta configurabilità del reato. Nel procedimento di riesame di cui all’art. 324 c.p.p. il Tribunale, per non ridurre il suo controllo a funzioni meramente cartolari e formali, nel valutare il presupposto del fumus commissi delicti , deve tener conto in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Art. 321 c.p.p. Oggetto del sequestro preventivo 1.                 

Rapina impropria e tentativo

Cassazione S. U. 19.04 – 12.09 2012 n. 34952 La massima : “ è configurabile il tentativo di rapina e non il concorso tra il tentativo di furto con un reato di violenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o altri l’impunità” . In giurisprudenza, in merito alla compatibilità tra tentativo e rapina impropria prima della pronuncia in commento, non vi era unità di vedute. Secondo un primo orientamento maggioritario ( ex plurimis Cassazione sez. II 13.01.2011 n. 6479) il tentativo è configurabile nell’ipotesi in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della res altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per procurarsi l’impunità. L’ orientamento minoritario ( ex plurimis Cas

Millantato credito e corruzione: differenze

Cassazione sezione VI 19.07 – 28.08 2012 n. 33328 Non è ammesso un concorso materiale di reati ex art. 81 c.p. tra la corruzione impropria (art. 318) ed il millantato credito (art. 346 c.p.) poiché le due fattispecie si pongono in rapporto di alternanza. L’agente che riceve il denaro o la promessa di denaro con il falso pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione il quale, al contrario, implica invece che la somma di denaro o la sua promessa siano data in vista della effettiva retribuzione dell’atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere. Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzi

Notificazioni e decreto di citazione

Cassazione sezione VI 27.09 – 08.10 2012 n. 39745 L’ art. 161 c.p.p. , come noto, detta la disciplina per le notificazioni presso il domicilio. Il comma IV della disposizione in commento sancisce che, laddove non sia possibile effettuare la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato di cui al comma II, la stessa sia effettuata presso il difensore di fiducia. Cosa accade invece qualora sia possibile effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ma ciò non accada? Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha statuito che si verifica una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. che si reputa sanata provando che non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed inoltre, non ha effetti se non dedotta entro un certo termine.

Illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p.

Corte Costituzionale sentenza 22-26 ottobre 2012 n. 237 La massima: “ è illegittimo l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione” . La Corte di Appello di Torino, giudice a quo , dubita della legittimità dell’ art. 517 c.p.p. nella parte in cui esclude la possibilità per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato per il reato concorrente ex art. 12 comma I lett. b) c.p.p. contestato in dibattimento laddove la nuova contestazione inerisce un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. In altre parole, il fatto è emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, non in fase di indagini. La Corte remittente ritiene che la preclusione per l’accesso al rito abbreviato comprimere

Il mio esame d'Avvocato 2010

Conclusosi l'esame, racconto la mia impressione. L'esame, è soprattutto una prova fisica. Sveglia alle 5 del mattino, arrivo per le 6:30, due ore in fila con il clima piacevole di Dicembre, e poi intorno alle 8:30 si entra. I posti dietro, qualora li si cercasse, ovviamente sono occupati da tutti coloro che sviluppano malattie tropicali per ottenere un certificato al fine di passare dal varco speciale. La traccia viene dettata mediamente verso le 11, da allora scattano le 7 ore, ed inizia il Caos. Bisogna viverlo per comprenderlo fino in fondo. Nulla ogni possibilità di concentrazione, con gente che urla al tuo fianco, chi chiede continue delucidazioni, così come anche tu ne chiedi e quindi dai parimenti fastidio. Palmari ovunque, il bagno come luogo di aggregazione per comunicare con l'esterno e sbirciare i tanti (inutili) pareri ed atti che ognuno porta con sé, ma che servono solo ad arricchire le copisterie di Mezzocannone. Dopo la dettatura, ci si confronta

Compatibilità tra Gip e Giudice del dibattimento

Corte Costituzionale sentenza 21.06.2012 n. 253 La massima: “ è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di successivo giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto restituendo gli atti al Pm” . Il giudice a quo , (Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò) ritiene che la norma censurata violerebbe i principi di terzietà ed imparzialità del giudice di cui al comma II dell’ art. 111Costituzione poiché la decisione precedente, collocandosi in una distinta fase processuale, pregiudicherebbe la fondatezza dell’accusa nel successivo giudizio di merito.

Illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma IV c.p.

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Corte Costituzionale sentenza 5-15 novembre 2012 n. 251 La massima: “ è incostituzionale l’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’ art. 73 comma V del d.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma IV c.p.” La legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli ) sostituendo il comma IV dell’art. 69 c.p. ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quella prevista dall’art. 99 comma IV c.p. ossia la recidiva reiterata. Sul punto, il Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Consulta chiarisce la manifesta irragionevolezza del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sul profilo delle conseguenze sanzionatorie.

La responsabilità del medico per colpa lieve

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Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 Esclusa la responsabilità per colpa lieve del medico che si attiene alle linee guida . Il c.d. decreto sanità ha introdotto un’importante riforma nell’ambito della responsabilità medica. Difatti, l’articolo 3 rubricato Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie testualmente recita: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve . In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile . Il giudice, anche nella determinazione del  risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo  periodo”.  La norma, come è evidente, esclude la responsabilità penale del medico laddove questi abbia informato la sua condotta al rispetto delle pratiche ritenute idonee dalla comunità scientifica. Il

L'abuso di ufficio del medico dipendente pubblico

Cassazione sez. IV 24.09 - 17.10 2012 n. 40824 Integra il reato di  abuso di ufficio   ex   art. 323 c.p.  la condotta del medico, dipendente di una struttura pubblica che, all'atto delle dimissioni dei pazienti, esplicitamente li inviti presso il proprio studio professionale per la visita di controllo post-operatoria a pagamento, omettendo di informarli che possono ottenere la medesima prestazione presso l’ospedale, senza ulteriori spese. In tale ipotesi, è evidente che ricorre l’ipotesi dell’ingiusto vantaggio patrimoniale veicolando il medico i pazienti presso il proprio studio al fine di trarne beneficio

Registrazione giornale telematico

Cassazione sez. III 10.05 – 13.06 2012 n. 23230 La stampa, come noto, trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 47dell’8 febbraio 1948. Invero, l’art. 5 della predetta legge stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Nella pronuncia in esame, la Corte chiarisce se tale registrazione valga, e quindi debba essere effettuata, anche quando il giornale abbia una diffusione esclusivamente telematica . Innanzitutto, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 1, siano considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Mezzi di sussistenza: nozione

Cassazione sezione VI 15.06 – 09.07 2012 n. 26808 L’art. 570 c.p ., rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare , al comma II n. 2 punisce chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge che non sia legalmente separato. In merito, controversa è la nozione di mezzi di sussistenza. Nella pronuncia in esame, la Cassazione chiarisce che, innanzitutto è necessario distinguere tra questi e l’assegno stabilito dal giudice: essi sono del tutto indipendenti dalla valutazione operata dal giudice civile. Per mezzi di sussistenza si intende soltanto ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Laddove l’assegno non venga corrisposto, il reato de quo  si configura automaticamente? I

Diffamazione e comunicazione con più persone

Cassazione sez. V 17.05 – 24.07 2012 n. 30329 Tizio affida all’Avv. Caio la sua difesa in un procedimento penale. Non contento dell’operato del legale, Tizio invia al Presidente dell’Ordine una missiva dai toni denigratori nei confronti di Caio, chiedendo di accertarne l’operato mediante procedimento disciplinare: si configura la diffamazione nei confronti del difensore? Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sancito che nell’ambito della diffamazione è ravvisabile la comunicazione con più persone, elemento costitutivo del reato de quo , anche laddove lo scritto offensivo sia diretto ad una sola persona ma con modalità tali per le quali le espressioni offensive vengano sicuramente a conoscenza di altri ed il soggetto attivo ne sia ben consapevole. Nel caso di specie è stata ravvisata la sussistenza della consapevole diffusione in un esposto a carico di un avvocato formalmente diretto al Presidente del Consiglio dell’Ordine con la consapevolezza che questi ne

Coltivazione di piante da stupefacenti e detenzione di diverso stupefacente

Cassazione sez. VI 06.10.2011 – 31.10.2011 n. 39288 Tizio coltiva piante destinate alla produzione di sostanza stupefacente e detiene sostanza stupefacente diversa da quella derivante dalla coltivazione. Condannato nel merito per violazione degli artt. 73 commi I e I bis del d. P.R. 309/90, propone ricorso per Cassazione. Invero, egli si duole dell’applicazione dell’ art. 81 comma II c.p. in materia di reato continuato. Tale norma, come noto, disciplina l’ipotesi di un concorso materiale di reati, cui prevede l’applicazione non già del cumulo materiale di pene, bensì del più mite cumulo giuridico di cui al comma I dell’art. 81, laddove le molteplici condotte siano avvinte da medesimezza del disegno criminoso. La difesa ravvisa unitarietà della condotta nella contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi: in altri termini, si tratterebbe di un unico reato, e non già di una pluralità di violazioni così come ravvisato in I e II grado. Int

I reati culturalmente orientati

Cassazione sez. VI 26-04. – 05.07 2011 n. 26153 La massima: “ al fine di escludere il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. nessun rilievo assume la circostanza che il marito abbia agito sulla base della convinzione della superiorità della figura maschile all’interno della famiglia e della conseguente legittimità di atteggiamenti padronali verso la moglie”. Il Tribunale di Foggia e la Corte d’appello di Bari condannano Tizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia e di lesione personale aggravata in danno della moglie. La difesa ricorre in Cassazione adducendo la mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. In particolare, al fine di escludere l’ elemento soggettivo del reato de quo , si considerano i comportamenti di Tizio espressione della sua condizione socio-culturale invocando la particolare considerazione che l’imputato ha della moglie: “ un oggetto di sua esclusiva proprietà”. La sussistenza dell’ element

Furto con strappo e rapina: differenze

Il Tribunale di Bari, sez. II penale, con sentenza del 17.07.2012 n. 11032 ha ritenuto che la differenza tra i due reati, disciplinati rispettivamente dagli artt. 624 bis comma II e 628 c.p. risieda nella direzione della violenza. Ricorre la rapina qualora la violenza sia rivolta alla persona, in tal senso l’art. 628 è chiaro utilizzando l’espressione “ mediante violenza alla persona” . Laddove invece la violenza sia diretta verso la cosa, strappandola di mano o di dosso alla persona ( comma II art. 624 bis) , e solo in via diretta attinga la persona, in ragione della relazione fisica che intercorre tra bene sottratto e possessore, si configura il furto con strappo.

Avviso al difensore a mezzo sms

Cassazione sez. IV 11 - 30 luglio 2012 n. 30984 In tema di arresto o fermo, l’art. 390 comma II c.p.p. stabilisce che dell’udienza di convalida sia dato avviso al difensore senza ritardo . La norma, evidentemente, non chiarisce le modalità mediante le quali può effettuarsi l’avviso: ne deriva quindi la possibilità di utilizzare forme atipiche di avviso , che prescindono dalla conoscenza effettiva. Nella fattispecie, si è ritenuta valida la notifica dell’avviso attraverso sms all’utenza del difensore e nessun rilievo ha assunto la mancata conoscenza del messaggio perché egli  non lo aveva ascoltato.

Lesioni e comportamenti abitudinari

Cassazione sezione IV 09.02 – 21.06.2012 n. 24993 Tizio, in una pubblica via, parla con gli amici gesticolando ampiamente. Nel corso della discussione, muovendo il braccio sinistro, colpisce involontariamente una passante, provocandole delle lesioni al setto nasale. Tratto a giudizio, Tizio viene inizialmente assolto, motivando che l’abitudine del gesticolare durante una conversazione, poiché generalizzata, non può addebitarsi a titolo di colpa. Giunti in Cassazione, la Suprema Corte statuisce che la diffusione generalizzata di un comportamento non rende lecita la condotta poiché l’agire dell’uomo deve essere sempre informato al principio del nemimen ledere . Pertanto, il gesticolare durante una conversazione, attività di per sé lecita, qualora per le modalità che la caratterizzano ed il contesto in cui si manifesta violi le ordinarie regole di diligenza e prudenza che accompagnano qualsiasi comportamento umano perde il suo carattere di liceità. Tizio quindi vie

Furto nel supermercato: consumato o tentato?

Cassazione sezione V 30.03 – 24.07. 2012 n. 30283 Tizio, all’interno di un supermercato, occulta sulla propria persona un telefono cellulare. Pagati i generi alimentari immessi nel carrello, supera la cassa. Subito dopo, viene fermato dal personale addetto alla vigilanza che, con l’ausilio delle telecamere, aveva notato la sua condotta. In tal caso, è ravvisabile il furto tentato ovvero consumato? Secondo la pronuncia giurisprudenziale in commento, è ravvisabile il furto consumato e non solo tentato nell’ipotesi in cui, all’interno di un supermercato, prelevata la merce dai banchi si superi la barriera delle casse. Nessun rilievo assume la circostanza che l’azione sia stata monitorata costantemente dal personale addetto alla sorveglianza, poiché il momento consumativo si realizza allorché la merce sia nascosta dall’agente in tasca o in borsa creando in tal modo i presupposti per oltrepassare la cassa e non pagare. Tale condotta, oltre alla sottrazione determina anch

Attività medica e Peculato

Cassazione sez. VI 14-02 – 26.06. 2012 Se il medico, svolgendo la propria attività in regime di convenzione intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario dovuto per le prestazioni non versa poi all’azienda sanitaria quanto le spetta, integra il reato di peculato ex art. 314 c.p. Il sanitario che opera attività intra moenia riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento delle somme dovute all’azienda sanitaria. L’attività intramuraria del medico in ospedale è sottoposta nel suo svolgersi a regime privatistico. Tuttavia, l’appropriazione di somme dovute all’azienda sanitaria è da qualificarsi quale peculato risolvendosi nell’impossessamento  di denaro spettante all’ente pubblico (Cass. sez. VI 10.01.2011)

Stato di ebbrezza ed accertamento strumentale

Cassazione sez. IV 03.05 – 27.06 2012 n. 25399 La massima : “ Se lo stato di ebbrezza non è accertato mediante idonea apparecchiatura, le mere circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, se non univoche e concrete, sono da ricondursi all’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 186 comma II lett. a) c.d.s.” Tizio, alla guida della propria autovettura, viene fermato dai Carabinieri. Sottoposto ad alcoltest, per problemi respiratori non riesce a compiere l’esame e tuttavia, dalla gravità dei sintomi descritti dai CC si desume che lo stesso abbia un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. L’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della legge 2 ottobre 2007, n. 160 prevede una tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica. Sulla scorta di tali indicazioni, riscontrando in Tizio un equilibrio precario, un forte alito alcolico, comportamenti d

Omosessualità e lesione della reputazione

    Cassazione sez. V 10.04 – 24.07 2012 n. 30369 Tizio, dopo anni di matrimonio con Caia, intraprende una relazione omosessuale con Sempronio, suo dipendente. Caia, venutane a conoscenza, chiede la separazione con addebito. Il giornale locale riporta la notizia e Tizio, sentendosi leso nel suo diritto alla riservatezza in merito ai rapporti personali, propone querela per violazione degli artt. 595 e 57 c.p. nei confronti dell’autore dell’articolo nonché verso il direttore del quotidiano per omesso controllo. In udienza preliminare il Gup pronunciando sentenza di non luogo a procedere, esclude la rilevanza della condotta ritenendo che dal tenore dell’articolo non sia possibile individuare la persona offesa, ed inoltre che la condotta sia scriminata dalla sussistenza dell’esimente del diritto di cronaca. Avverso tale decisione Tizio propone ricorso per Cassazione.   Posto che i limiti del diritto di cronaca si ravvisano nelle seguenti condizioni: a) la noti

Misure cautelari e valutazione degli indizi

Sempronio, direttore di un’importante Asl del nord Italia, sospettato di aver manipolato in favore di un suo parente il concorso per l’assegnazione di un incarico di dirigente medico fornendogli in anticipo gli argomenti della prova scritta, viene attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I gravi indizi di colpevolezza che il Gip ha posto a fondamento della sua ordinanza si basano sulle dichiarazioni di Mevio che tuttavia non è in grado, rectius non vuole,  indicare la fonte da cui ha appreso la notizia. La difesa di Sempronio è assunta dall’Avv. Caio, noto penalista, il quale si prepara, entro i termini di legge, a proporre Riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p.

Sui rapporti tra azione civile e penale

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  Mevio, giovane laureato di belle speranze, dopo aver tanto penato alla ricerca di un lavoro finalmente viene contattato da un’importante azienda nel campo della tecnologia informatica. Il giorno del colloquio, chiaramente emozionato, Mevio si reca all’appuntamento in sella al suo scooter. A pochi passi dall’azienda, mentre impegna un incrocio avendo il semaforo verde, purtroppo viene investito ed ucciso da un’auto sopraggiunta da altra direzione guidata da Caio, che non ha rispettato il semaforo e, successivamente ad un controllo, risulterà essere sotto l’influenza dell’alcool. I genitori di Mevio, disperati per la perdita del loro unico figlio, al fine di sapere se possono o meno ottenere un risarcimento per la sua morte, si rivolgono a Tizia, giovane avvocato che, superato da poco l’esame, ha deciso di aprire uno studio tutto suo. Il legale si troverà, quindi, di fronte alla possibilità di avanzare pretesa risarcitoria in sede civile ovvero costituirsi parte civile

Falsa testimonianza

Cassazione sez. VI 22.11.2011 – 28.05 2012 n. 20656 Tizio, giovane squattrinato in cerca di un’occupazione stabile, su proposta dell’amico Caio e con la promessa di ricevere 100 euro, dichiara dinanzi al Giudice di Pace civile di essere stato presente sul luogo e nell’ora dell’incidente avvenuto tra l’auto di Caio e quella di Sempronio. Caio, grazie alla fondamentale deposizione di Tizio, vince la causa ed ottiene un ampio risarcimento. Tuttavia, successivamente si scopre che Tizio ha mentito: nel giorno e nell’ora indicati in testimonianza egli era ad una festa e numerose fotografie lo confermano. Cosa rischia Tizio?

Incompetenza territoriale e rito abbreviato

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Cassazione Sezioni Unite n.  27996  del 29.03. - 13.07.2012    La massima: “ l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile nel rito abbreviato. Se il rito si instaura nell’udienza preliminare, l’eccezione può sollevarsi solo se proposta e rigettata nella stessa udienza; in casi di abbreviato “atipico”, l’incidente di competenza può proporsi non oltre la costituzione delle parti”. Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sorto al suo interno. Secondo un primo orientamento (Cass. sez. II n. 11723 del 05.02.2008; sez. VI del 26.05.2010 n. 26092; sez. V del 10.12.2010 n. 7025) non è possibile proporre l’eccezione di incompetenza per territorio nel rito abbreviato. Poiché l’ art. 21 c.p.p. impone di rilevare l’incompetenza territoriale prima della conclusione dell’udienza preliminare, laddove la questione si presenti per la prima volta a seguito dell’introduzione del rito alternativo è da reputarsi tardiva.

Estorsione e parcheggiatore abusivo

Cassazione sez. II 3.05 – 07.06.2012 n. 21942 Il reato di estorsione ex art. 629 c.p. è integrato nell’ipotesi in cui il parcheggiatore abusivo costringa l’automobilista a consegnargli una somma di denaro anche modesta per custodire il veicolo, minacciandone, anche se non palesemente, in caso contrario il danneggiamento.   La minaccia ingiusta volta a soddisfare una pretesa illegittima, realizza la condotta delittuosa.

Costituzione di parte civile per parenti non congiunti o conviventi

Cassazione sez. IV 3 aprile-25maggio 2012 n. 20231 Nella pronuncia in esame, la Cassazione ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile volta ad ottenere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte, a seguito di incidente stradale, del proprio patrigno anche se non convivente . Nell’ipotesi di uccisione di una persona (non ha rilievo l’elemento soggettivo), non può escludersi che una persona, diversa dai congiunti e non convivente, ma tuttavia legata al defunto da un rapporto di affectio familiaris , possa subire una lesione all’interesse, giuridicamente protetto ex art. 2 Costituzione,  dell’ integrità morale . Quest’ultimo consiste nell’ intangibilità della sfera degli affetti . E’ un interesse protetto la cui lesione non consente il risarcimento ai sensi dell’ 2043 c.c. (che prevede il ristoro dei danni patrimoniali), bensì una riparazione sulla base del disposto di cui all’ art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale) legittimando in tal modo la c

Guida sotto l’influenza dell’alcool: come difendersi.

Come noto, l’ art. 186 c.d.s. disciplina, e punisce, la guida in stato di ebbrezza derivante dal  consumo di bevande alcoliche. Invero, l’accertato superamento dei limiti consentiti dalla legge determina (tranne nell’ipotesi di cui alla lett. a del comma II) il parallelo delinearsi di due distinti procedimenti: uno penale e l’altro amministrativo. Analizziamoli nel dettaglio. Procedimento penale : L'art.186 c.d.s. prevede una contravvenzione non oblazionabile (arresto e ammenda), escludendo quindi la possibilità di estinguere il reato, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. Il legislatore sanzione dunque più gravemente la condotta di chi guida sotto l’influenza dell’alcool, adottando invece un trattamento più mite per la guida senza patente di cui all’art. 116 comma XIII c.d.s. che punisce la condotta con la sola pena dell’ammenda (oblazionabile), suscettibile di estinzione mediante il pagamento di una somma di denaro. La competenza è attribuita

L'applicazione delle cause di giustificazione alle condotte della Polizia Giudiziaria

Stato di necessità e adempimento di un dovere in relazione alla condotta posta in essere da un ufficiale di P.G. Cass. sez. III 10 marzo 2011 n. 18896 La massima: “ lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non si applica all’ufficiale di p.g. che, dopo aver inserito all’interno di un’organizzazione criminale un infiltrato, gli ceda sostanze stupefacenti al fine di tutelarne la sua incolumità fisica, poiché non sussiste il requisito della inevitabilità del pericolo” .             Nella fattispecie di interesse, lo stato di necessità non è configurabile mancando gli elementi dell’ involontarietà del pericolo e dell’ inevitabilità del danno. La norma, infatti, dispone che il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall’agente e non deve essere altrimenti evitabile. Il requisito dell’involontarietà non si configura quando il soggetto che lo invoca abbia contribuito a provocare la situazione pericolosa.

Confisca per equivalente

La speciale figura di confisca disciplinata dall’art. 322 ter codice penale  è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 comma I, legge 29 settembre 2000 n. 300 che ha dato esecuzione ad una serie di convenzioni internazionali volte a contrastare fatti di corruzione e frodi comunitarie. In una prospettiva politico-criminale il legislatore, con la confisca ex art. 322 ter c.p. ha evidenziato la volontà di attribuire a misure sanzionatorie di tipo patrimoniale un ruolo di contrasto della criminalità economica nonché organizzata. La norma de qua , in particolare ha inasprito il regime generale della confisca di cui all’art. 240 c.p. sotto un duplice profilo: 1) obbligatorietà dell’ablazione anche del profitto illecito ; 2) la possibilità di aggredire in via surrogatoria beni di valore equipollente a quelli collegati al reato nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano apprensibili.

Esame Avvocato 2011: risultati Corte Appello Napoli

Napoli: risultati prove scritte esame Avvocato 2011  http://www.giustiziamolise.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/napoli_cortediappello/menu/files/av_scritti_2011.PDF

Art. 186 c.d.s.: rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento

Cassazione sez. IV, 14.03 – 31.05.2012 n. 21192 L'art.   186 c.d.s ., come noto, disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool. Il comma III della predetta norma sancisce che, al fine di verificare l'assunzione di   sostanze alcoliche,  gli organi di Polizia Stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso   apparecchi portatili. Tuttavia, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sancito che la norma non consente l'accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia nell'ipotesi in cui gli operanti non abbiano con sé l'apparecchio. L'accompagnamento, infatti, limitando la libertà personale deve essere esplicitamente previsto dalla legge, e ciò in base al disposto di cui all'art. 13 comma II della Costituzione per il quale essa può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

Impugnazioni e patteggiamento; Archiviazione e riapertura indagini

Termine per impugnare sentenza di patteggiamento Cass. sez. IV, 21.12.2011 – 16.02.2012 n. 6387 La sentenza di patteggiamento ha natura dibattimentale solo nell’ipotesi in cui il giudice applichi la pena richiesta all’esito del dibattimento. Ciò accade, ai sensi dell’ art. 448 c.p.p. , quando il giudice, all’esito del dibattimento abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero ovvero il rigetto della richiesta. Nelle altre ipotesi la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve ritenersi emessa in camera di consiglio . Ne deriva che, in tali casi, ai fini dell’ impugnazione troverà applicazione il termine di quindici giorni di cui all’ art. 585 comma I lett. a) c.p.p. Archiviazione e riapertura delle indagini Cass. sez. VI sentenza 27 aprile – 3 maggio 2012 n. 16358 Ai sensi dell’ art. 414 c.p.p. il Pubblico Ministero, motivando in base all’esigenza di svolgere nuove investigazioni, dopo l’archiviazione può richiedere al Gip la riapertura delle indagi