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Visualizzazione dei post da marzo 18, 2012

Giudizio immediato: termini per la richiesta del Pm

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            Condivido una questione approfondita in studio relativa ai termini entro cui il Pm può inoltrare al Gip richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato. Come noto, l'art. 454 c.p.p. pone al Pm un onere temporale: 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.             Ci si è chiesti se il termine abbia natura perentoria ovvero ordinatoria.

Nessun obbligo di informare l’avvocato della facoltà di non testimoniare

           L’art. 200 c.p.p. come è noto, stabilisce che gli Avvocati “non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione della loro professione”, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.  Ciò al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni apprese in ragione del proprio incarico. Il segreto può opporsi solo su quei fatti conosciuti “per ragione del proprio ministero ufficio o professione”. Pertanto, se uno dei soggetti indicati dalla norma ha conoscenza di un fatto quale privato cittadino, al di fuori dell’incarico professionale, egli è obbligato a deporre secondo verità.

Il principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari

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          L’art. 13 della Costituzione, sancisce l’inviolabilità della libertà personale quale baluardo insormontabile dello Stato Democratico. Al comma II vincola la restrizione di tale libertà alla sussistenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge. In tal modo, il Costituente ha posto un’eccezione alla inviolabilità di quella che costituisce la principale libertà di ogni Stato moderno, ancorandola al tempo stesso a ben precisi presupposti di fatto e di diritto che, necessariamente, devono ricorrere affinché la si possa legittimamente restringere. Il dettato costituzionale delinea quindi una riserva di legge ed una riserva di giurisdizione, che trovano la loro giusta collocazione rispettivamente agli artt. 272 e 279 c.p.p.