Spaccio di stupefacenti: ammesso il concorso di attenuanti
Cass. pen. sez. VI 18.01.2011 n. 20937 La massima: “ la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di concessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990” . La Corte di Appello di Bologna, in un giudizio in materia di stupefacenti aveva escluso la concedibilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. ritenendo che la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso richiesto per il riconoscimento fosse limitato ai soli reati che offendono il patrimonio, dovendosi invece escludere per i reati in materia di sostanze stupefacenti che incidono su valori costituzionalmente protetti quali la salute, la sicurezza e l’ordine pubblico.