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Visualizzazione dei post da maggio 13, 2012

Diritto di critica dei parlamentari

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Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 10 maggio 2012 n. 17700 La massima: “ l’esimente di cui all’art. 68 Costituzione non opera quando l’opinione espressa non è connessa alla funzione di parlamentare, essendo un comizio elettorale privo di legami con tale funzione e finalizzato soltanto ad ottenere il consenso degli elettori” La vicenda trae origine dalle affermazioni rese nel corso di un comizio elettorale da Silvio  Berlusconi in cui lo stesso affermava   che Antonio  Di Pietro “si era laureato grazie ai Servizi” , rappresentava il “peggio del peggio” ed “aveva mandato in galera italiani senza alcuna prova” .

Il Pm ha discrezionalità assoluta nel decidere se e quando iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro

Cass. Sez. IV 6.12.2011 – 1.2.2012 n. 4398 L’iscrizione nel registro delle notizie di reato, il cui obbligo nasce solo laddove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nella valutazione esclusiva del Pm ed è sottratta alla valutazione del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare ed eventualmente penale nei confronti del Pm negligente. Il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pm iscrive nel registro apposito, senza che il Giudice possa stabilire una diversa decorrenza. A rimetterci, con tutta evidenza, è il soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini, potendo essere sottoposto ad esse ben oltre il termine stabilito dalla legge... 

Illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena se il fatto è di lieve entità

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Corte Costituzionale 23- 28 marzo 2012 n. 68 La massima: “ è costituzionalmente illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, essendo manifestamente irrazionale, in rapporto al sequestro di estorsione, la mancata previsione di una circostanza attenuante analoga a quella applicabile alla fattispecie del sequestro terroristico o eversivo ex art. 289 bis c.p.” Il Gip del Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. poiché la norma violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.) prevedendo per il sequestro a scopo estorsivo una risposta sanzionatoria eccezionalmente grave non mitigata dalla previsione di una circostanza attenuante che consenta al gi