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Visualizzazione dei post da luglio 22, 2012

Costituzione di parte civile per parenti non congiunti o conviventi

Cassazione sez. IV 3 aprile-25maggio 2012 n. 20231 Nella pronuncia in esame, la Cassazione ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile volta ad ottenere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte, a seguito di incidente stradale, del proprio patrigno anche se non convivente . Nell’ipotesi di uccisione di una persona (non ha rilievo l’elemento soggettivo), non può escludersi che una persona, diversa dai congiunti e non convivente, ma tuttavia legata al defunto da un rapporto di affectio familiaris , possa subire una lesione all’interesse, giuridicamente protetto ex art. 2 Costituzione,  dell’ integrità morale . Quest’ultimo consiste nell’ intangibilità della sfera degli affetti . E’ un interesse protetto la cui lesione non consente il risarcimento ai sensi dell’ 2043 c.c. (che prevede il ristoro dei danni patrimoniali), bensì una riparazione sulla base del disposto di cui all’ art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale) legittimando in tal modo la c

Guida sotto l’influenza dell’alcool: come difendersi.

Come noto, l’ art. 186 c.d.s. disciplina, e punisce, la guida in stato di ebbrezza derivante dal  consumo di bevande alcoliche. Invero, l’accertato superamento dei limiti consentiti dalla legge determina (tranne nell’ipotesi di cui alla lett. a del comma II) il parallelo delinearsi di due distinti procedimenti: uno penale e l’altro amministrativo. Analizziamoli nel dettaglio. Procedimento penale : L'art.186 c.d.s. prevede una contravvenzione non oblazionabile (arresto e ammenda), escludendo quindi la possibilità di estinguere il reato, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. Il legislatore sanzione dunque più gravemente la condotta di chi guida sotto l’influenza dell’alcool, adottando invece un trattamento più mite per la guida senza patente di cui all’art. 116 comma XIII c.d.s. che punisce la condotta con la sola pena dell’ammenda (oblazionabile), suscettibile di estinzione mediante il pagamento di una somma di denaro. La competenza è attribuita

L'applicazione delle cause di giustificazione alle condotte della Polizia Giudiziaria

Stato di necessità e adempimento di un dovere in relazione alla condotta posta in essere da un ufficiale di P.G. Cass. sez. III 10 marzo 2011 n. 18896 La massima: “ lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non si applica all’ufficiale di p.g. che, dopo aver inserito all’interno di un’organizzazione criminale un infiltrato, gli ceda sostanze stupefacenti al fine di tutelarne la sua incolumità fisica, poiché non sussiste il requisito della inevitabilità del pericolo” .             Nella fattispecie di interesse, lo stato di necessità non è configurabile mancando gli elementi dell’ involontarietà del pericolo e dell’ inevitabilità del danno. La norma, infatti, dispone che il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall’agente e non deve essere altrimenti evitabile. Il requisito dell’involontarietà non si configura quando il soggetto che lo invoca abbia contribuito a provocare la situazione pericolosa.