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Visualizzazione dei post da novembre 25, 2012

L'abuso di ufficio del medico dipendente pubblico

Cassazione sez. IV 24.09 - 17.10 2012 n. 40824 Integra il reato di  abuso di ufficio   ex   art. 323 c.p.  la condotta del medico, dipendente di una struttura pubblica che, all'atto delle dimissioni dei pazienti, esplicitamente li inviti presso il proprio studio professionale per la visita di controllo post-operatoria a pagamento, omettendo di informarli che possono ottenere la medesima prestazione presso l’ospedale, senza ulteriori spese. In tale ipotesi, è evidente che ricorre l’ipotesi dell’ingiusto vantaggio patrimoniale veicolando il medico i pazienti presso il proprio studio al fine di trarne beneficio

Registrazione giornale telematico

Cassazione sez. III 10.05 – 13.06 2012 n. 23230 La stampa, come noto, trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 47dell’8 febbraio 1948. Invero, l’art. 5 della predetta legge stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Nella pronuncia in esame, la Corte chiarisce se tale registrazione valga, e quindi debba essere effettuata, anche quando il giornale abbia una diffusione esclusivamente telematica . Innanzitutto, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 1, siano considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Mezzi di sussistenza: nozione

Cassazione sezione VI 15.06 – 09.07 2012 n. 26808 L’art. 570 c.p ., rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare , al comma II n. 2 punisce chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge che non sia legalmente separato. In merito, controversa è la nozione di mezzi di sussistenza. Nella pronuncia in esame, la Cassazione chiarisce che, innanzitutto è necessario distinguere tra questi e l’assegno stabilito dal giudice: essi sono del tutto indipendenti dalla valutazione operata dal giudice civile. Per mezzi di sussistenza si intende soltanto ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Laddove l’assegno non venga corrisposto, il reato de quo  si configura automaticamente? I