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Visualizzazione dei post da dicembre 2, 2012

Compatibilità tra Gip e Giudice del dibattimento

Corte Costituzionale sentenza 21.06.2012 n. 253 La massima: “ è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di successivo giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto restituendo gli atti al Pm” . Il giudice a quo , (Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò) ritiene che la norma censurata violerebbe i principi di terzietà ed imparzialità del giudice di cui al comma II dell’ art. 111Costituzione poiché la decisione precedente, collocandosi in una distinta fase processuale, pregiudicherebbe la fondatezza dell’accusa nel successivo giudizio di merito.

Illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma IV c.p.

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Corte Costituzionale sentenza 5-15 novembre 2012 n. 251 La massima: “ è incostituzionale l’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’ art. 73 comma V del d.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma IV c.p.” La legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli ) sostituendo il comma IV dell’art. 69 c.p. ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quella prevista dall’art. 99 comma IV c.p. ossia la recidiva reiterata. Sul punto, il Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Consulta chiarisce la manifesta irragionevolezza del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sul profilo delle conseguenze sanzionatorie.

La responsabilità del medico per colpa lieve

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Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 Esclusa la responsabilità per colpa lieve del medico che si attiene alle linee guida . Il c.d. decreto sanità ha introdotto un’importante riforma nell’ambito della responsabilità medica. Difatti, l’articolo 3 rubricato Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie testualmente recita: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve . In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile . Il giudice, anche nella determinazione del  risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo  periodo”.  La norma, come è evidente, esclude la responsabilità penale del medico laddove questi abbia informato la sua condotta al rispetto delle pratiche ritenute idonee dalla comunità scientifica. Il