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Visualizzazione dei post da dicembre 16, 2012

Millantato credito e corruzione: differenze

Cassazione sezione VI 19.07 – 28.08 2012 n. 33328 Non è ammesso un concorso materiale di reati ex art. 81 c.p. tra la corruzione impropria (art. 318) ed il millantato credito (art. 346 c.p.) poiché le due fattispecie si pongono in rapporto di alternanza. L’agente che riceve il denaro o la promessa di denaro con il falso pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione il quale, al contrario, implica invece che la somma di denaro o la sua promessa siano data in vista della effettiva retribuzione dell’atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere. Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzi

Notificazioni e decreto di citazione

Cassazione sezione VI 27.09 – 08.10 2012 n. 39745 L’ art. 161 c.p.p. , come noto, detta la disciplina per le notificazioni presso il domicilio. Il comma IV della disposizione in commento sancisce che, laddove non sia possibile effettuare la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato di cui al comma II, la stessa sia effettuata presso il difensore di fiducia. Cosa accade invece qualora sia possibile effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ma ciò non accada? Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha statuito che si verifica una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. che si reputa sanata provando che non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed inoltre, non ha effetti se non dedotta entro un certo termine.