Riesame misure cautelari reali
Cassazione sez. VI 05.10 – 05.11.2012 n. 42531 Nella pronuncia in commento, la Cassazione detta i criteri cui occorre ispirarsi nel vagliare la fondatezza di una misura cautelare reale. Invero, il Tribunale del Riesame , nel verificare la fondatezza dell’applicazione di una misura cautelare reale , nel caso di specie un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., deve vagliare non già la concreta fondatezza dell’accusa, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria ma, d’altra parte, non può neppure limitarsi alla astratta configurabilità del reato. Nel procedimento di riesame di cui all’art. 324 c.p.p. il Tribunale, per non ridurre il suo controllo a funzioni meramente cartolari e formali, nel valutare il presupposto del fumus commissi delicti , deve tener conto in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Art. 321 c.p.p. Oggetto del sequestro preventivo 1.