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Decreto emergenza carceri

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (13G00190) (GU n.300 del 23-12-2013) Vigente al: 24-12-2013 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalita' di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione

Furto aggravato

Art. 625 n. 7 c.p.: esposizione alla pubblica fede. "Nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa." Nella fattispecie, si è esclusa la citata aggravante per il furto di una autovettura parcheggiata su strada pubblica ma munita di sistema di antifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario.

Esame Avvocato 2013: traccia atto penale.

All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove vivono i fratelli Tizio e Caio, la polizia giudiziaria, presente in casa solo tizio, procede al sequestro di un quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina del peso di gr 800 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista in un pensile della cucina, vicina ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di euro  1.200 suddivisa in banconote da 10, 20 e 50 euro  custodite in un cassetto dell'armadio ed un'agendina con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in danaro, posta all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la PG è ancora presente in casa, giunge anche Caio, incensurato, a cui viene sequestrata, all'esito di perquisizione personale, la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafogli

La nullità del decreto che dispone il giudizio

L'art. 429 comma II c.p.p. prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio laddove l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero se manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma I lettera c) e f) Ossia, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto nonché l’indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Che tipo di nullità si determina nel caso di specie? Ed invero, la giurisprudenza ritiene trattarsi di una nullità relativa ex art. 181 comma III c.p.p. e come tale rilevabile a pena di decadenza fino alle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. La Cassazione ha stabilito che la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’imputazione prevista dall’art. 429 comma II c.p.p. non attiene all’intervento dell’imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, e la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all’art. 178 lett. c) bensì tra quelle
L’appello Artt. 593 e ss. c.p.p. ·         Mezzo di impugnazione con cui le parti chiedono al giudice di II grado di controllare una decisione del giudice di I grado che ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto; ·         Appello, gravame parzialmente devolutivo , dipende dai motivi indicati dalle parti: art. 597 c.p.p.; ·         Critica libera: censure sia di diritto che di fatto; ·         Strumento di controllo, non un nuovo giudizio. Non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale; ·          Il giudice di appello conferma, riforma o annulla la decisione impugnata; ·         Procedimento cartolare: si leggono le richieste, senza normalmente assumere prove; ·         Appello principale : art. 591 c.p.p.; il giudice riesamina i fatti relativamente ai punti cui si riferiscono i motivi; ·         Appello incidentale : se una parte presenta appello principale, le altre parti che, pur potendo appellare non lo hanno fatto nei termini, pos

Il calcolo della prescrizione

Come noto, ai sensi dell’ art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo pari ad anni 6 se si tratta di delitto ed anni 4 in caso di contravvenzione. Il decorso del tempo può sospendersi ovvero interrompersi. Soffermiamoci su quest’ultimo istituto. A tenore dell’ art. 160 c.p. il corso della prescrizione è interrotto dai seguenti atti: - la sentenza di condanna; - il decreto di condanna; - l’ordinanza applicativa di misure cautelari (art. 292 c.p.p.); - l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto (art. 391 c.p.p.); - l’interrogatorio reso dinanzi al pm o al giudice (artt. 64,65, 294 c.p.p.); - l’invito a presentarsi al pm per rendere l’interrogatorio (art. 375 c.p.p.); - il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; - la richiesta di rinvio a giudizio; - il d

Giudizio immediato e patteggiamento

  A seguito della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., l’imputato ai sensi dell’art. 458 c.p.p. può, entro il termine di giorni 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, chiedere il giudizio abbreviato. Alcuna menzione è fatta dalla norma circa la possibilità di richiedere la definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Nel caso di specie, la norma di riferimento è l’ art. 446 c.p.p. Invero, il comma I stabilisce che in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme di cui all’art. 458 c.p.p., quindi sempre entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Sul punto, si è sancito che il termine di giorni 15 per la richiesta del rito alternativo a seguito di notifica di decreto di giudizio immediato è perentorio . Cassazione 20.09.1990, Frisina, CP 91, II, 335; L’art. 446 comma IV c.p.p. stabilisce altresì che il consenso sulla richiesta può essere da