Diritto d'autore
Cassazione sez. III 02.12.2011 – 23.02.2012 Tizio, gestore di un pub, trasmette la partita di calcio Inter-Juventus nel proprio locale. Invero, egli è titolare di un contratto di tipo domestico anziché della tipologia che ne consente la trasmissione in locali pubblici, circoli ed associazioni. Viene quindi tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’ art. 171ter comma I lett. e) legge n. 633 del1941 in materia di diritto d’autore. In I grado, Tizio viene assolto perché il fatto non sussiste. Il giudice di prime cura ritiene che l’imputato si sia limitato a ricevere il segnale della smart card legittimamente posseduta ed a trasmetterlo a mezzo del decoder e del televisore in suo uso. Egli non avrebbe posto in essere alcuna attività di ri-trasmissione o diffusione del servizio criptato (le uniche sanzionate dalla norma incriminatrice) ma si sarebbe limitato esclusivamente alla mera ricezione/trasmissione del segnale, attività che seppur non consentita d