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Visualizzazione dei post da aprile 14, 2013

Reato colposo

Cassazione sez. IV 20.09.2012 – 02.01.2013 n. 38 Tizio, autista di camion, travolge ed uccide Caio il quale con la propria autovettura aveva invaso la carreggiata in cui procedeva il mezzo pesante. I giudici di merito ritengono Tizio responsabile di omicidio colposo ravvisando la colpa dalla circostanza che lo stesso procedeva comunque a velocità superiore a quella consentita di modo che non aveva potuto evitare l’investimento. La Suprema Corte, ritiene che nell’ambito di un reato colposo, alfine di verificare la sussistenza della responsabilità penale non basta accertare la violazione di una regola cautelare che si ponga in rapporto causale con l’evento prodotto il quale, a sua volta rappresenti concretizzazione del rischio che la regola cautelare (violata) era volta a contrastare. E’ necessario che l’evento risulti evitabile ponendo in essere quella condotta diligente non osservata. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di Tizio sostenendo

Ricettazione e prescrizione

Cassazione sezione II, udienza 10.01.2013 n. 4032 In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al comma II dell’art. 648 c.p. non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice bensì una circostanza attenuante speciale che incide sul regime sanzionatorio del reato base, secondo un rapporto di specie a genere che si realizza tra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato per la presenza di un requisito specializzante, ossia la particolare tenuità del fatto. Ne consegue che, poiché l’art. 157 c.p. come novellato dalla legge n. 251 del 05.12.2005 impone di aver riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le attenuanti o aggravanti, salvo che prevedano una pena di specie diversa ovvero siano ad effetto speciale, bisogna fare riferimento alla pena stabilita per il reato base , e non per l’ipotesi attenuata.   

Impugnazione parte civile

Cassazione sezione IV 03.05. – 12.06. 2012 n. 23155 Come noto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la parte civile può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile. La Suprema Corte, nella sentenza in commento riconosce l’incertezza in merito alla espressa indicazione degli effetti civili. Ossia se il danneggiato dal reato debba, espressamente riferirsi agli effetti civili, ovvero se tale riferimento possa desumersi implicitamente dai motivi quando emerga in maniera univoca dalla richiesta formulata. Nel dubbio, sempre meglio farvi esplicito riferimento. E’ invece inammissibile l’impugnazione della parte civile volta unicamente ad ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato priva di qualsiasi riferimento, anche implicito, agli effetti di carattere civile che intendono conseguirsi. In tal caso, secondo la Corte, la parte civile si sostituirebbe al pubblico ministero, esorbitando dalle facoltà concesse dal codice. Sulla scorta di t