Il calcolo della prescrizione
Come noto, ai sensi dell’ art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo pari ad anni 6 se si tratta di delitto ed anni 4 in caso di contravvenzione. Il decorso del tempo può sospendersi ovvero interrompersi. Soffermiamoci su quest’ultimo istituto. A tenore dell’ art. 160 c.p. il corso della prescrizione è interrotto dai seguenti atti: - la sentenza di condanna; - il decreto di condanna; - l’ordinanza applicativa di misure cautelari (art. 292 c.p.p.); - l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto (art. 391 c.p.p.); - l’interrogatorio reso dinanzi al pm o al giudice (artt. 64,65, 294 c.p.p.); - l’invito a presentarsi al pm per rendere l’interrogatorio (art. 375 c.p.p.); - il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; - la richiesta di rinvio a giudizio; - il d