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Visualizzazione dei post da novembre 24, 2013

La nullità del decreto che dispone il giudizio

L'art. 429 comma II c.p.p. prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio laddove l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero se manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma I lettera c) e f) Ossia, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto nonché l’indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Che tipo di nullità si determina nel caso di specie? Ed invero, la giurisprudenza ritiene trattarsi di una nullità relativa ex art. 181 comma III c.p.p. e come tale rilevabile a pena di decadenza fino alle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. La Cassazione ha stabilito che la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’imputazione prevista dall’art. 429 comma II c.p.p. non attiene all’intervento dell’imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, e la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all’art. 178 lett. c) bensì tra quelle