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Visualizzazione dei post da febbraio 2, 2014

La colpa impropria

  Ai sensi dell’ art. 43 c.p.  il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nell’ipotesi della colpa impropria invece, l’evento naturalistico è voluto dall’agente ma vi è stato errore nei presupposti di tale volizione. Si tratta delle ipotesi in cui l’errore rileva ai fini dell’attribuzione della responsabilità a titolo di colpa. Ad esempio: l’eccesso colposo nelle scriminanti (art. 55 c.p.): esiste una situazione di pericolo ma si eccedono i limiti di reazione stabiliti dalla legge; erronea supposizione di cause di giustificazione (art. 59 comma IV c.p.) c.d. scriminanti putative: la situazione di pericolo non esiste ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall’agente; errore sul fatto determinato da colpa (art. 47 comma I c.p.): se l’errore su