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Visualizzazione dei post da aprile 27, 2014

Opposizione all'archiviazione: valutabile anche se tardiva.

Cassazione sez. VI 22.04.2014 n. 17624 L’opposizione alla richiesta di archiviazione, anche se tardiva , deve essere presa in considerazione dal giudice, se perviene alla sua attenzione prima che il provvedimento sia stato deliberato. Il Gip presso il Tribunale di Nola, ritenendo tardiva l’opposizione presentata dalla persona offesa, emette decreto di archiviazione. Invero, il giudice ha ritenuto inammissibile l’opposizione giudicandola tardiva poiché sottoposta alla sua attenzione oltre il termine di giorni 10 dalla notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del Pm. Propone ricorso per Cassazione la persona offesa ai sensi del comma VI dell’art. 409 c.p.p. che sancisce la nullità nei casi di cui al comma V dell’art. 127 c.p.p. Secondo il ricorrente, la dichiarazione con la quale si sancisce l’inammissibilità dell’opposizione lede il diritto della persona offesa ad ottenere una valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla r