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Visualizzazione dei post da maggio 25, 2014

Art. 600 bis c.p.

Cassazione Sezioni Unite 19.12.2013 – 14.04.2014 n. 16207 La massima: “la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma II dell’art. 600 bis c.p., non ravvisandosi la sussistenza delle condotte descritte dal comma I della norma”. La Corte di appello di Brescia condannava Tizio per il reato di cui all’art. 600 bis comma I c.p. per avere indotto i minori Mevio, Caio e Sempronio a prostituirsi concedendosi a lui che compiva atti sessuali vari su di loro ricompensati con piccole somme di denaro. Propone ricorso per Cassazione l’imputato lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione della legge penale quanto all’inquadramento della condotta nell’alveo di cui al comma I. Ed invero, si prospetta che in mancanza di tracce di pressione o coartazione morale da parte dell’imputato nei confront