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Visualizzazione dei post da luglio 20, 2014

Circolazione stradale

Cassazione sez. VI 18.03.-22.04 2014 n. 17621 I reati di cui all'art. 189 comma 6 e 7 del codice della strada si configurano esclusivamente nelle ipotesi di coinvolgimento dell’agente in un incidente stradale che consegua alla violazione di regole cautelari contemplate dal c.d.s., sorrette quindi dall’elemento soggettivo della colpa. Tali reati non si configurano rispetto a condotte dolose trovando invece il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione che si impone ai consociati a meno che gli stessi non si siano già resi responsabili della sua violazione in termini più radicali attentando volontariamente (e non già con colpa) alla vita ed alla incolumità della persona cui dovrebbero prestare soccorso.    Art. 189 c.d.s. Comportamento in caso di incidente 1.  L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmen