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Tenuità del fatto

Cassazione sez. III 27.11.2015 n. 47039 Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime circa la compatibilità tra la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. ed il reato permanente nonché il concorso formale di reati. Invero, ritiene la Corte, che il reato permanente sia caratterizzato non tanto dalla reiterazione della condotta quanto, piuttosto, da una condotta persistente che non è quindi riconducibile nell’alveo del comportamento abituale ex art. 131 bis c.p. benché sia (la persistenza) valutabile in riferimento alla particolare tenuità dell’offesa che difficilmente ricorrerà nell’ipotesi in cui sia cessata tardi la permanenza della condotta. Riguardo al concorso formale di reati esso non consente di considerare operante lo sbarramento della abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità. Pertanto, la Cassazione non esclude l’applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto per le fattisp
Cassazione sezione VI 23.06-07.10 2015 n. 40320 Tizio, direttore di un’unità operativa di cardiochiururgia ospedaliera è imputato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai sensi dell’art. 572 c.p. perché avrebbe posto in essere iniziative discriminatorie tendenti al demansionamento di un proprio sottoposto, dirigente medico, destinandolo ad una attività di consulenza in una struttura diversa e meno importante delle precedenti, escludendolo dalla funzione di primo chirurgo reperibile in vantaggio di colleghi con minore anzianità di servizio compromettendo il mantenimento delle proprie capacità operatorie. All’udienza preliminare, il Gup pronuncia sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. Il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 428 c.p.p. Il Supremo Collegio accoglie il ricorso ed annulla con rinvio enunciando il seguente principio di diritto. Con la pronuncia in commento, la Cassazione delinea il rappo

Tenuità e prescrizione

Cassazione sezione III 26.05.-26.06 2015 n. 27055 La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale in ogni caso sulla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alle diverse conseguenze scaturenti dalle due pronunce, sia in relazione al fatto che con la declaratoria di prescrizione il reato si estingue, laddove la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica. Nella pronuncia in commento, la Corte qualifica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto come atipica laddove la disciplina introdotta dall’art. 131 bis c.p. qualifica il fatto come reato e l’imputato viene dichiarato non punibile soffermandosi altresì sul disposto dell’art. 651 bis c.p.p. che disciplina l’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. Art. 13
Esame Avvocato Napoli 2014 http://www.corteappello.napoli.it/documentazione/D_6470.pdf

Reati ambientali

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68  Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082) (GU n.122 del 28-5-2015)   Vigente al: 29-5-2015   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e' inserito il seguente: «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente. Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria

Legge Balduzzi

Corte Cassazione IV sezione penale 20.03 - 23.04 2015 n. 16944 L'art. 3 della legge n. 189 del 2012, c.d. Balduzzi,  secondo cui l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della  propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, può operare solo allorquando si discuta della perizia del sanitario, non estendendosi alle condotte professionali negligenti e imprudenti.

Opposizione archiviazione

Cassazione sez. V, 16.01-03.03. 2015 n. 9305 Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm, il Gip può, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., disporre l'archiviazione con provvedimento de plano, soltanto laddove ricorrano due condizioni di cui deve dare atto con adeguata motivazione: 1) l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva; 2) infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, deve ricorrersi al procedimento camerale in assenza del quale il provvedimento di archiviazione deve reputarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e quindi impugnabile mediante il  ricorso per Cassazione . Per valutare l'ammissibilità dell'opposizione, il giudice deve tenere conto della pertinenza, ossia l'inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza degli e
Cassazione sez. IV 11.12.2014-02.03.2015 n. 9156 La condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, è penalmente rilevante anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, spettando piuttosto, in ogni caso, al giudice, avuto riguardo alla singola fattispecie, verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’inidoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. Sulla scorta di tali considerazioni, in una fattispecie in cui il reato di coltivazione era stato ravvisato a carico dell’imputato che risultava avere coltivato “domesticamente” solo cinque piantine di cannabis, dalle quali erano risultati estraibili appena 0,1048 grammi di sostanza stupefacente, di cui non veniva indicato neppure il principio attivo, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto. 

Reato di rapina

Cassazione sez. II, 10-19 03. 2015 n. 11467 Nel reato di rapina l'ingiustizia del profitto sussiste quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella fattispecie un cellulare), persegua esclusivamente una utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona offesa nella sfera delle relazioni umane. Art. 628  c.p.  Rapina Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [ 581 c. 2 ] o minaccia [ 612 ], s'impossessa della cosa mobile altrui [ 624 c. 2; 812 c. 3 c.c. ], sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [ 380 c. 2 lett. f) c.p.p. ] (1). Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamen

Notifiche a mezzo PEC

Cass. sez. IV, 03.12.2014 - 06.03.2015 n. 9892 E' irrilevante il difetto di ricezione collegabile al mancato funzionamento della linea internet poiché è onere del destinatario assicurarsi la perfetta funzionalità del sistema informatico di guisa che la notifica effettuata risulta in ogni caso valida ed efficace. Nella fattispecie, si è ritenuta valida e quindi tempestiva la notifica a mezzo PEC della data di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame pur se questa non era materialmente pervenuta al destinatario in ragione di problemi relativi alla linea telefonica/internet in uso allo studio legale del difensore. E' quindi preciso dovere del difensore assicurarsi la perfetta funzionalità del sistema di ricezione.

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