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Visualizzazione dei post da maggio 31, 2015

Opposizione archiviazione

Cassazione sez. V, 16.01-03.03. 2015 n. 9305 Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm, il Gip può, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., disporre l'archiviazione con provvedimento de plano, soltanto laddove ricorrano due condizioni di cui deve dare atto con adeguata motivazione: 1) l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva; 2) infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, deve ricorrersi al procedimento camerale in assenza del quale il provvedimento di archiviazione deve reputarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e quindi impugnabile mediante il  ricorso per Cassazione . Per valutare l'ammissibilità dell'opposizione, il giudice deve tenere conto della pertinenza, ossia l'inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza degli e