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Visualizzazione dei post da settembre 20, 2015

Tenuità e prescrizione

Cassazione sezione III 26.05.-26.06 2015 n. 27055 La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale in ogni caso sulla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alle diverse conseguenze scaturenti dalle due pronunce, sia in relazione al fatto che con la declaratoria di prescrizione il reato si estingue, laddove la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica. Nella pronuncia in commento, la Corte qualifica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto come atipica laddove la disciplina introdotta dall’art. 131 bis c.p. qualifica il fatto come reato e l’imputato viene dichiarato non punibile soffermandosi altresì sul disposto dell’art. 651 bis c.p.p. che disciplina l’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. Art. 13