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Visualizzazione dei post da dicembre 20, 2015
Cassazione sezione VI 23.06-07.10 2015 n. 40320 Tizio, direttore di un’unità operativa di cardiochiururgia ospedaliera è imputato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai sensi dell’art. 572 c.p. perché avrebbe posto in essere iniziative discriminatorie tendenti al demansionamento di un proprio sottoposto, dirigente medico, destinandolo ad una attività di consulenza in una struttura diversa e meno importante delle precedenti, escludendolo dalla funzione di primo chirurgo reperibile in vantaggio di colleghi con minore anzianità di servizio compromettendo il mantenimento delle proprie capacità operatorie. All’udienza preliminare, il Gup pronuncia sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. Il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 428 c.p.p. Il Supremo Collegio accoglie il ricorso ed annulla con rinvio enunciando il seguente principio di diritto. Con la pronuncia in commento, la Cassazione delinea il rappo