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Dolo eventuale e colpa cosciente

Dolo eventuale e colpa cosciente Cassazione sez. I 26.3-16.9.2015 n. 37606 "In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo." Articolo 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.  Nessu

Depenalizzazione

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8  Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) (GU n.17 del 22-1-2016)   Vigente al: 6-2-2016   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»; Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, v

Misure cautelari: attualità delle esigenze.

Cassazione sez. III 19.5.-14.9 2015 n. 36919 A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, per ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato è necessaria l’attualità del pericolo di recidiva. In altre parole, non è più sufficiente ritenere che l’indagato/imputato, avendone l’occasione, sicuramente o quasi continuerà a delinquere ma è necessario ipotizzare anche la certezza o l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Il giudizio prognostico del giudice non può più seguire il seguente schema: “se si presenta l’occasione sicuramente o molto probabilmente l’indagato/imputato reitererà il delitto” ma dovrà seguire tale diversa impostazione: “ siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità l’indagato/imputato tornerà a delinquere”. Art. 274 Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a