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Visualizzazione dei post da gennaio 10, 2016

Misure cautelari: attualità delle esigenze.

Cassazione sez. III 19.5.-14.9 2015 n. 36919 A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, per ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato è necessaria l’attualità del pericolo di recidiva. In altre parole, non è più sufficiente ritenere che l’indagato/imputato, avendone l’occasione, sicuramente o quasi continuerà a delinquere ma è necessario ipotizzare anche la certezza o l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Il giudizio prognostico del giudice non può più seguire il seguente schema: “se si presenta l’occasione sicuramente o molto probabilmente l’indagato/imputato reitererà il delitto” ma dovrà seguire tale diversa impostazione: “ siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità l’indagato/imputato tornerà a delinquere”. Art. 274 Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a