Citazione diretta a giudizio: termine a comparire
Ai sensi dell’ art. 552 comma III c.p.p. il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno 60 gg prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Che tipo di nullità si determina? Sul punto, è stato statuito che la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall’art. 552 comma III c.p.p., in giorni 60, non determina nullità assoluta ma una nullità generale di carattere intermedio rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile ai sensi dell’art. 182 comma II c.p.p. dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.. Qualora la parte compaia rilevando l’irregolarità, ha diritto ai sensi dell’art. 184 comma II c.p.p. ad un termine a difesa tale da consentire all’imputato il godimento dei termini complessivi stabiliti dall’art. 552 comma III c.p.p. a fare data dalla prima notifica. (Cass. sez. V, 28.11.2007 – 14.01.2008 n. 1765). Il nuovo termine deve essere
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